Lucia
Di Cairano (cascina) |
|
| Molto
seguiti erano gli usi che disciplinavano le contrattazioni
in genere, in quanto i contratti stipulati in base alle consuetudini
locali, se non contrari alla legge, producevano e producono
regolari effetti giuridici. |
| Al
momento della conclusione del contratto, l'acquirente dava
al venditore una caparra confirmatoria, che serviva a cautelarlo
dal danno in caso di inadempimento. |
| Se
il contratto veniva adempiuto, la caparra doveva essere restituita
o imputata al prezzo convenuto; in caso di inadempienza contrattuale
del venditore, questi era tenuto a versare il doppio della
caparra. |
Se
l'inadempienza era imputabile, invece, al compratore, il
venditore si tratteneva la caparra. |
| I
contratti che la legge imponeva di stipulare mediante atto
pubblico erano generalmente preceduti da un "compromesso",
cioè da un contratto preliminare sotto forma di scrittura
privata, nel quale le parti stabilivano le condizioni di vendita,
la data in cui andava concluso il contratto definitivo e la
penalità in caso di inadempimento. |
| All'atto
della firma del compromesso, il compratore versava al venditore
una somma di danaro a titolo di anticipo. |
| calitri
tradizioni |
|
|
|
|
|